Ordinanza 267/2012 (ECLI:IT:COST:2012:267)
Massima numero 36744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 28/11/2012; Pubblicazione in G. U. 05/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenienza della pronuncia n. 173 del 2012 e dell'Accordo Stato-Regione dell'11 novembre 2010, recepito dall'art. 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010 - Concorde riconoscimento delle parti della avvenuta cessazione della materia del contendere - Dichiarazione conseguente.

Testo
Su concorde riconoscimento delle parti, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Valle d'Aosta sulla norma che impone la riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile, in seguito alla pronuncia n. 173 del 2012 e all'accordo Stato-Regione dell'11 novembre 2010, recepito dall'art. 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/11/2011  n. 183  art. 4  co. 102

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato  23/12/1946  n. 532  art. 1