Imposte e tasse - Imposta di registro - Aliquota agevolata dell'1 per cento - Mancata previsione del beneficio per gli acquisti di immobili da soggetti privati non sottoposti a IVA - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 - secondo il quale l'aliquota si applica agevolata dell'1 per cento (anziché quella ordinaria del 7 per cento) per l'imposta di registro «se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni» -, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, stante l'omessa o l'insufficiente descrizione della fattispecie che impedisce alla Corte di verificare l'applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo, si traduce in un'insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione.
- In senso analogo, v. citate ordinanze n. 336, n. 203 e n. 101 del 2011.