Ordinanza 269/2012 (ECLI:IT:COST:2012:269)
Massima numero 36746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 28/11/2012; Pubblicazione in G. U. 05/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese processuali - "Onorari di difesa" da porre a carico della parte soccombente - Liquidazione da parte del giudice - Obbligo, previsto contestualmente all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, di far riferimento a parametri stabiliti con successivo decreto del Ministro vigilante - Omessa previsione di disciplina transitoria - Censura di norma di decreto legge in attesa di conversione - Intervenuta integrazione del testo originario ad opera della legge di conversione, in senso satisfattivo delle doglianze del rimettente - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 - la quale dispone (al suo primo comma) che «sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» e (al secondo comma) che « nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante» - sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., stante l'intervenuta integrazione del testo originario del citato articolo 9, operata, dalla sopravvenuta legge di conversione e n. 27 del 2012, va disposta la restituzione degli atti al remittente per una sua nuova valutazione, circa la rilevanza e non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 9  co. 1

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte