Ordinanza 270/2012 (ECLI:IT:COST:2012:270)
Massima numero 36747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
19/11/2012; Decisione del
19/11/2012
Deposito del 28/11/2012; Pubblicazione in G. U. 05/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
36748
Titolo
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della persona ammessa - Riduzione alla metà degli importi liquidati dal giudice, ove si tratti di procedimenti civili - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della persona ammessa - Riduzione alla metà degli importi liquidati dal giudice, ove si tratti di procedimenti civili - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi «sono ridotti della metà», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità della questione argomentata sulla base della asserita implicita abrogazione della disposizione censurata a seguito della entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, secondo il quale «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di (...) gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale», poiché è del tutto plausibile l'interpretazione fornita dal remittente secondo cui l'indicazione della "tariffa professionale" quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato - tale è, infatti, chiaramente l'istituto che il legislatore intende richiamare allorché si riferisce al "gratuito patrocinio"- non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi «sono ridotti della metà», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità della questione argomentata sulla base della asserita implicita abrogazione della disposizione censurata a seguito della entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, secondo il quale «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di (...) gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale», poiché è del tutto plausibile l'interpretazione fornita dal remittente secondo cui l'indicazione della "tariffa professionale" quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato - tale è, infatti, chiaramente l'istituto che il legislatore intende richiamare allorché si riferisce al "gratuito patrocinio"- non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 130
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte