Sentenza 223/2023 (ECLI:IT:COST:2023:223)
Massima numero 45925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  22/11/2023;  Decisione del  22/11/2023
Deposito del 22/12/2023; Pubblicazione in G. U. 27/12/2023
Massime associate alla pronuncia:  45922  45923  45924  45926  45927  45928  45929  45930  45931


Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Necessità di un'intesa in sede di Conferenza unificata entro un termine perentorio - Potere sostitutivo dello Stato in mancanza di intesa - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Puglia - Lamentata violazione del diritto all'istruzione, della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché dei principi di eguaglianza formale e sostanziale, di buon andamento, sussidiarietà e leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 5, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120, Cost. e dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. – dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-quinquies nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., disponendo che, nel caso in cui non sia raggiunto entro il 31 maggio l’accordo in sede di Conferenza unificata, il Ministro dell’istruzione e del merito provvede comunque, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad adottare il decreto di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (c.d. effetto “ghigliottina”). La disposizione impugnata è posta nell’esercizio delle competenze legislative esclusive statali quali l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull’istruzione, il che rende prive di pregio le censure rivolte a denunciare il carattere di dettaglio delle norme impugnate. Inoltre, se il sistema precedente prevedeva il meccanismo dell’accordo per la definizione dei criteri per la determinazione del suddetto contingente, il cambio di paradigma non integra una violazione del principio di leale collaborazione in quanto, oltre ad operare alla luce dei richiamati ambiti materiali di competenza statale, la nuova disciplina elimina i precedenti vincoli dimensionali e incrementa i margini di scelta dell’autonomia regionale nell’organizzazione della rete scolastica, in funzione delle concrete esigenze del territorio (pur nel rispetto del limite del budget di dirigenti scolastici assegnato alla regione). In aggiunta, essa è diretta a rendere il sistema più efficiente ed efficace: adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell’eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l’istituto della reggenza e le relative esternalità non positive (precarietà e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virtù di questa evoluzione all’interno del sistema dell’istruzione, dedicandoli a finalità meritorie. Sotto un ulteriore profilo, la definizione del contingente organico costituisce un adempimento indefettibilmente cadenzato, in modo che sia operativo prima dell’avvio di ogni anno scolastico, che altrimenti rischierebbe di essere rinviato a causa del disaccordo tra i soggetti istituzionali, cosicché tali esigenze di funzionalità del sistema scolastico non possono non riverberarsi sulla valutazione, anche in termini di ragionevolezza, delle modalità di attuazione del coinvolgimento regionale. Del resto, l’accordo, a differenza del mero parere, che può limitarsi a scambi solo cartolari, implica la necessità di una procedura di interlocuzione che è necessariamente più intensa, così ponendosi nel solco di una forma di leale collaborazione intesa nel significato sostanziale, di una responsabilità diffusa in vista della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività, evitando l’arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45292; S. 40/2022 - mass. 44670; S. 168/2021; S. 190/2022 - mass. 45053; S. 169/2020; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 179/2019; S. 33/2019; S. 169/2017 - mass. 42051; S. 62/2005 - mass. 29203).



Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 557

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 19  co. 5

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 34  co. 1

Costituzione  art. 34  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte