Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della persona ammessa - Riduzione alla metà degli importi liquidati dal giudice, ove si tratti di procedimenti civili - Asserita irragionevole disparità di trattamento fra avvocati (nel processo civile e nel processo penale, nonché all'interno del processo civile) e fra parti abbienti e non abbienti, con restrizione per queste ultime dell'esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio - Asserita violazione del principio di parità delle armi nel processo - Asserita inosservanza di obblighi internazionali per contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo - Asserita attribuzione all'erario di un'entrata sostanzialmente fiscale svincolata dalla capacità contributiva del professionista e della controparte eventualmente soccombente condannata alle spese di lite - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi «sono ridotti della metà», sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost. Quanto alla asserita disparità di trattamento esistente fra avvocati la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad essi applicabili e, per altro verso, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate», laddove è di tutta evidenza che nel rimarcarsi la diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio della azione penale» non si vuole affatto alludere ad una gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma esclusivamente alla indubbia distinzione fenomenica esistente fra di loro, tale da escludere una valida comparazione fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre; riguardo poi alla ritenuta disparità di trattamento fra avvocati che, parimenti operando di fronte agli organi della giurisdizione civile, amministrativa, tributaria o contabile, vedono i loro compensi ridotti della metà nell'ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, essa va esclusa in quanto la diversa disciplina applicabile alle distinte fattispecie, una delle quali, quella relativa ai non abbienti, è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» non riscontrabili nell'altra, non esula rispetto al margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali, nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia; infine, sempre con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, sospettata nella esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere in sede civile, amministrativa, tributaria o contabile, data la minore rimuneratività di tale attività, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quella cui può attingere il soggetto ordinario la censura sollevata dal rimettente si risolve palesemente nella doglianza avverso un - peraltro solo postulato - inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della disposizione censurata ma, semmai, cagionato da scelte professionali del ceto forense, senza considerare che va esclusa la illegittimità costituzionale di disposizioni normative che impongono dei limiti nella scelta del difensore ogniqualvolta ne sia comunque assicurata una ampia possibilità di scelta, circostanza quest'ultima senza dubbio riscontrabile nel caso di specie. L'insussistenza dei predetti vizi di costituzionalità esclude anche la fondatezza delle censure aventi ad oggetto la violazione degli artt. 24, secondo e terzo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, data la loro derivazione dalla affermata violazione del principio di uguaglianza; infine, anche per quanto concerne l'asserito contrasto fra la richiamata disposizione legislativa e l'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, poiché, per un verso, deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente e che, per altro verso, nel meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che comporta l'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non è dato riscontrare alcuna forma di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario.
- Sulla intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale che non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad essi applicabili, v. citate ordinanze n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005.
- Sulla disciplina di liquidazione giudiziale delle spese dei non abbienti, v. citata ordinanza n. 387 del 2004 e sentenza n. 114 del 1964.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di spese processuali, v. citate ordinanze n. 26 del 2012 e n. 446 del 2007.
- Sulle disposizioni normative che impongono dei limiti nella scelta del difensore, v. citate ordinanze n. 387 del 2004 e n. 374 del 2003; sentenza n. 394 del 2000.