Sentenza 271/2012 (ECLI:IT:COST:2012:271)
Massima numero 36749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/11/2012;  Decisione del  19/11/2012
Deposito del 30/11/2012; Pubblicazione in G. U. 05/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36750


Titolo
Finanza regionale - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - Devoluzione al bilancio dello Stato di tutti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al ricorso promosso dalla Regione Toscana avverso l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, atteso che esso non attiene al merito della scelta legislativa, ma censura la lesione, da parte della norma impugnata, del criterio di riparto delle competenze in materia di tutela della salute, nonché degli artt. 118 e 119 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/10/2011  n. 186  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte