Sentenza 271/2012 (ECLI:IT:COST:2012:271)
Massima numero 36750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
19/11/2012; Decisione del
19/11/2012
Deposito del 30/11/2012; Pubblicazione in G. U. 05/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
36749
Titolo
Finanza regionale - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - Devoluzione al bilancio dello Stato di tutti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Mancata previsione che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato sono quelli di competenza statale - Violazione del principio di autonomia finanziaria di spesa delle Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Finanza regionale - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - Devoluzione al bilancio dello Stato di tutti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Mancata previsione che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato sono quelli di competenza statale - Violazione del principio di autonomia finanziaria di spesa delle Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, primo comma, Cost. con riferimento al principio dei autonomia finanziaria di spesa, l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale. Poiché la disposizione impugnata deve essere letta alla stregua del dettato del successivo art. 14, comma 3, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome provvedono, nell'àmbito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, i proventi da queste derivanti devono afferire al bilancio delle Regioni in applicazione del principio generale affermato dall'art. 29 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto competente all'irrogazione.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, primo comma, Cost. con riferimento al principio dei autonomia finanziaria di spesa, l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale. Poiché la disposizione impugnata deve essere letta alla stregua del dettato del successivo art. 14, comma 3, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome provvedono, nell'àmbito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, i proventi da queste derivanti devono afferire al bilancio delle Regioni in applicazione del principio generale affermato dall'art. 29 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto competente all'irrogazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
27/10/2011
n. 186
art. 13
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte