Sentenza 272/2012 (ECLI:IT:COST:2012:272)
Massima numero 36772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 06/12/2012; Pubblicazione in G. U. 12/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36773  36774  36775


Titolo
Ordinanza dibattimentale - Intervento in giudizio - Soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus , titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Necessaria titolarità di un interesse qualificato - Mancanza - Inammissibilità.

Testo
Va confermata l'ordinanza, adottata nel corso dell'udienza pubblica ed allegata alla sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio di soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus, in quanto sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte