Sentenza 272/2012 (ECLI:IT:COST:2012:272)
Massima numero 36773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 06/12/2012; Pubblicazione in G. U. 12/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36772  36774  36775


Titolo
Procedimento civile - Disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo, nelle materie espressamente indicate, del previo esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio - Omessa descrizione della fattispecie a quo - Inammissibilità della questione.

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in quanto il rimettente omette qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame; né la rilevata omissione potrebbe essere sanata con l'esame del fascicolo relativo al giudizio di merito, perché ciò si tradurrebbe in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 5  co. 

decreto ministeriale  18/10/2010  n. 180  art. 16  co. 

decreto ministeriale  06/07/2011  n. 145  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte