Sentenza 272/2012 (ECLI:IT:COST:2012:272)
Massima numero 36774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
24/10/2012; Decisione del
24/10/2012
Deposito del 06/12/2012; Pubblicazione in G. U. 12/12/2012
Titolo
Procedimento civile - Disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo, nelle materie espressamente indicate, del previo esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio - Estraneità della disciplina censurata ai criteri e principi direttivi fissati dall'art. 60 della legge delega n. 69 del 2009 - Eccesso di delega per straripamento dei poteri del legislatore delegato - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria di illegittimità alla restante parte del comma censurato, per stretta connessione delle norme - Assorbimento dei restanti profili.
Procedimento civile - Disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo, nelle materie espressamente indicate, del previo esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio - Estraneità della disciplina censurata ai criteri e principi direttivi fissati dall'art. 60 della legge delega n. 69 del 2009 - Eccesso di delega per straripamento dei poteri del legislatore delegato - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria di illegittimità alla restante parte del comma censurato, per stretta connessione delle norme - Assorbimento dei restanti profili.
Testo
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost; la declaratoria deve essere estesa all'intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi. Infatti, la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie; inoltre l'art. 60 della legge n. 69 del 2009 non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione; infine, quanto alla finalità ispiratrice del detto istituto, consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio, come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost; la declaratoria deve essere estesa all'intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi. Infatti, la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie; inoltre l'art. 60 della legge n. 69 del 2009 non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione; infine, quanto alla finalità ispiratrice del detto istituto, consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio, come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2010
n. 28
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge 18/06/2009
n. 69
art. 60