Sentenza 272/2012 (ECLI:IT:COST:2012:272)
Massima numero 36775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  24/10/2012;  Decisione del  24/10/2012
Deposito del 06/12/2012; Pubblicazione in G. U. 12/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36772  36773  36774


Titolo
Procedimento civile - Mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Disposizioni strettamente collegate che resterebbero prive di significato a seguito della caducazione della mediazione obbligatoria - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quindi in via consequenziale alla decisione adottata, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e» ; d) dell'art. 5, comma 5, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano», anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o) dell'art. 24 del detto decreto legislativo; ogni altro profilo resta assorbito.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 4  co. 3

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 5  co. 2

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 5  co. 4

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 5  co. 5

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 6  co. 2

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 7  co. 

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 8  co. 5

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 11  co. 1

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 13  co. 

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 17  co. 4

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 17  co. 5

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 24  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  18/06/2009  n. 69  art. 60  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27