Responsabilità civile - Norme della Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Fondi specificamente destinati al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali per i dipendenti, al pagamento di rate di mutui e prestiti obbligazionari, al funzionamento tecnico indispensabile degli impianti - Impignorabilità ed esclusione dell'esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio - Indebita limitazione della responsabilità patrimoniale in danno dei creditori dei consorzi di bonifica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale). La norma censurata stabilisce che: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, purché vengano specificatamente destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere dei Consorzi di bonifica. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge». Essa, pertanto, estende l'istituto dell'impignorabilità (commi 1 e 2) e stabilisce tempi e modi della rilevabilità della stessa da parte del giudice (commi 1 e 3), così introducendo una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori dei consorzi di bonifica e assoggettandoli ad un regime del tutto peculiare, che non trovano riscontri nella pertinente normativa statale. Una simile operazione, che si inscrive nell'ambito della materia dell'ordinamento civile attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, comporta l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale in oggetto, restando assorbita ogni altra censura.