Sentenza 274/2012 (ECLI:IT:COST:2012:274)
Massima numero 36777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  03/12/2012;  Decisione del  03/12/2012
Deposito del 06/12/2012; Pubblicazione in G. U. 12/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia funeraria - Comuni ricompresi nei territori classificati montani o loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti - Possibilità di deroga al regime di incompatibilità, già stabilito con legge regionale, della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell'attività funebre - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Ascrivibilità delle norme censurate alla potestà legislativa regionale in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - per presunta violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge Regione Veneto n. 21l del 2011 che escludono una incompatibilità tra l'esercizio dell'attività funebre da un lato e la gestione del servizio obitoriale e cimiteriale dall'altro, servizi che se gestiti dalla stessa impresa attribuirebbero un vantaggio concorrenziale consistente nella possibilità di contattare la clientela delle onoranze funebri anche per i servizi cimiteriali. Le deroghe introdotte con le impugnate disposizioni non costituiscono infatti un privilegio per gli operatori che agiscono nei territori esonerati dalle incompatibilità, bensì un intervento legislativo finalizzato a disciplinare in modo non irragionevole situazioni diverse da quelle dei Comuni caratterizzati dall'esistenza di più operatori commerciali qualificati: questi ultimi solo in contesti di mercato così articolati possono competere, in modo da rendere i servizi obitoriali, cimiteriali e funebri più economici e di migliore qualità, mentre tale competizione non è realizzabile negli ambiti demografici e montani individuati dal legislatore regionale, nei quali sostanzialmente può mancare un mercato di tali attività con potenziale compromissione del diritto alla salute e di un servizio sociale indefettibile.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  11/11/2011  n. 21  art. 1  co. 

legge della Regione Veneto  11/11/2011  n. 21  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte