Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Criteri, strumenti, competenze e obiettivi - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché del principio di sussidiarietà e autonomia finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., prevedendo un meccanismo complessivamente diretto al contenimento della spesa corrente del personale scolastico. Le norme impugnate rientrano in diversi ambiti della competenza legislativa esclusiva statale, quali l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull’istruzione per cui, da un lato, concorrono a riorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia, esplicitati anche nel PNRR, la spesa pubblica statale e non quella regionale e, dall’altro lato, non richiedono un meccanismo di attrazione in sussidiarietà.