Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze statutarie nelle materie dell'urbanistica e piani regolatori e della tutela del paesaggio - In via subordinata, asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia dell'energia - Riconoscimento alla disciplina censurata del carattere di normazione di principio e non di dettaglio - Non fondatezza delle questioni.
Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di costituzionalità concernenti l'applicazione alle Province autonome delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", per l'asserita violazione delle competenze statutarie nelle materie dell'urbanistica e piani regolatori e della tutela del paesaggio, o in via subordinata della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Infatti, la normativa in esame va ricondotta alla competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica, che deve essere applicato in tutto il territorio nazionale.
- Sul principio che spetta al legislatore statale la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la conseguente applicazione sull'intero territorio nazionale, si vedano ex plurimis sentenze n. 99 del 2012, nn. 310, 308, 275 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120 e 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006.
- Sulle linee guida, approvate con d.m. 10 settembre 2010, si vedano le sentenze n. 308 del 2011 e n. 344 del 2010.