Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Formazione professionale degli installatori - Obbligo di attivare un programma di formazione professionale o, in alternativa, di riconoscere fornitori di formazione - Previsione di un potere sostitutivo per il caso di inattività - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza primaria statutaria in materia di formazione professionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2011, per l'asserita lesione della competenza primaria statutaria della Provincia autonoma di Trento in materia di formazione professionale, poiché il legislatore statale avrebbe previsto a carico della suddetta Provincia autonoma l'obbligo di attivare un programma di formazione professionale o, in alternativa, di riconoscere fornitori di formazione, configurando infine un potere sostitutivo, per il caso di inattività della stessa Provincia. Al riguardo, va, invece, riaffermata la competenza statale a definire il profilo professionale degli installatori di impianti e il relativo titolo abilitante, per il carattere necessariamente unitario di tale definizione, derivante anche dal fatto che i relativi standard sono indicati dalla normativa comunitaria.
- Sulla formazione professionale degli installatori di impianti e il relativo titolo abilitante, si vedano ex plurimis, sentenze n. 328 e n. 138 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006.