Ordinanza 276/2012 (ECLI:IT:COST:2012:276)
Massima numero 36782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  03/12/2012;  Decisione del  03/12/2012
Deposito del 06/12/2012; Pubblicazione in G. U. 12/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Enti locali - Elezioni - Cariche elettive comunali e provinciali - Incompatibilità o decadenza - Pendenza di una lite civile o amministrativa - Esclusione dell'incompatibilità per le cause in materia tributaria e non anche per quelle di opposizione a sanzioni amministrative ex lege 681/1989 - Asserita violazione del diritto all'elettorato passivo e alla tutela giurisdizionale dell'eletto - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 24 Cost., dell'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, censurato nella parte in cui esclude le cause di opposizione ex lege 681/1989 dal novero di quelle che non determinano la decadenza ovvero l'incompatibilità al pari di quelle tributarie. Premesso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare l'art. 51 Cost. stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e che restrizioni del diritto di elettorato passivo sono ammissibili in presenza di situazioni particolari e per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale che presuppone un bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e tutela delle cariche pubbliche, la natura speciale della giurisdizione tributaria, imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, implica una ontologica diversità rispetto al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il quale ha natura di giudizio civile a cognizione ordinaria, e non può pertanto essere assunta quale idoneo tertium comparationis per operare il riscontro della lamentata violazione del principio di uguaglianza. Inoltre, non sussiste la violazione dell'art. 24 Cost. atteso che la stessa previsione della causa di incompatibilità per lite pendente rappresenta il risultato di un bilanciamento di valori aventi uguale rilievo costituzionale, tenuto altresì conto del fatto che l'amministratore locale ha la facoltà di eliminarla mediante una scelta personale.

- Sul diritto di elettorato passivo, v. le citate sentenze n. 25 del 2008 e n. 288 del 2007.

- Sulla discrezionalità del legislatore nell'attuare l'art. 51 Cost. stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, v., citate, le sentenze n. 240 del 2008 e n. 160 del 1997.

- In relazione all'imprescindibile collegamento della giurisdizione tributaria con la "materia tributaria" v. le citate sentenze n. 39 del 2010, nn. 130 e 64 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 63  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte