Sentenza 277/2012 (ECLI:IT:COST:2012:277)
Massima numero 36751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  05/12/2012;  Decisione del  05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36752


Titolo
Responsabilità civile - Norme della Regione Piemonte - Ristrutturazione dell'Ordine Mauriziano - Scissione nell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ASOM) e nella Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) - Debiti maturati dall'Ordine Mauriziano di Torino nel periodo compreso tra il 23 novembre 2004 ed il 31 gennaio 2005, nell'esercizio dell'attività ospedaliera - Espressa previsione che le obbligazioni siano a carico della Fondazione - Contrasto con l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 277 del 2004, che limitava l'esposizione della Fondazione solo alle obbligazioni anteriori al 23 novembre 2004 - Vanificazione dell'affidamento riposto dai creditori dell'Ordine circa il fatto che l'ASOM, e non la Fondazione, avrebbe risposto dei debiti successivi al 23 novembre 2004 - Illegittimità costituzionale .

Testo

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"). In seguito alla scissione dell'originario unico Ente Ordine Mauriziano in due nuovi soggetti, l'uno volto alla gestione delle pregresse passività finanziarie (FOM), l'altro destinato alla prosecuzione dell'attività ospedaliera (ASOM), l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 n. 4 del 2005, n. 4, ha, in modo univoco, circoscritto la responsabilità della Fondazione alle obbligazioni sorte anteriormente al 23 novembre 2004, escludendo così che sui beni della Fondazione potessero gravare anche i debiti contratti successivamente, e fino alla incerta data di costituzione dell'ASOM, giacché ciò avrebbe posto a repentaglio l'equilibrio raggiunto. Questo assetto normativo, di fonte statale, è stato in vigore nell'arco temporale antecedente alla costituzione dell'ASOM, sicché su di esso hanno riposto affidamento i creditori, e, parallelamente, si sono basati i giudici nel dirimere controversie aventi ad oggetto le obbligazioni allora sorte. Solo con l'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, e dunque a circa due anni di distanza, il legislatore statale, che è il solo competente a disciplinare la Fondazione e a definirne il grado di responsabilità patrimoniale (sentenza n. 173 del 2006), ha invertito la regola, e per di più ha paralizzato nei confronti dell'ASOM provvedimenti giurisdizionali già formatisi in applicazione di essa. Sulla base della suddetta normativa statale è stato emanato l'indicato art. 2, comma 3, della legge reg. n. 39 del 2004, che, al pari della citata norma statale è lesivo dell'art. 3 Cost., nella parte in cui si limita a rendere la Fondazione, anziché l'ASOM, responsabile delle obbligazioni contratte nella veste di Ordine Mauriziano, tradendo l'affidamento contrario ingenerato nei creditori dal d.l. n. 277 del 2004. Questi ultimi, infatti, hanno stipulato contratti con l'Ordine nel convincimento di essere esclusi dalla procedura concorsuale facente capo alla Fondazione, cosicché il credito non avrebbe insistito sul limitato patrimonio assegnato a detta Fondazione, ma sarebbe stato assistito dalla piena responsabilità dell'ASOM, e dunque dell'ordinamento regionale, ove l'azienda sanitaria è inserita.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  24/12/2004  n. 39  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1