Sentenza 277/2012 (ECLI:IT:COST:2012:277)
Massima numero 36752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  05/12/2012;  Decisione del  05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36751


Titolo
Responsabilità civile - Norme della Regione Piemonte - Ristrutturazione dell'Ordine Mauriziano - Scissione nell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ASOM) e nella Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) - Debiti maturati dall'Ordine Mauriziano di Torino nel periodo compreso tra il 23 novembre 2004 ed il 31 gennaio 2005, nell'esercizio dell'attività ospedaliera - Prevista successione dell'ASOM nelle sole obbligazioni, sorte successivamente alla sua costituzione (1° febbraio 2005), relative all'esecuzione di contratti di durata - Prevista inefficacia nei confronti dell'ASOM dei titoli esecutivi di natura giudiziale già formatisi, relativi al periodo compreso tra il 23 novembre 2004 ed il 31 gennaio 2005 - Prevista successione della Fondazione nelle azioni esecutive - Contrasto con l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 277 del 2004, che limitava l'esposizione della Fondazione alle sole obbligazioni anteriori al 23 novembre 2004 - Vanificazione dell'affidamento riposto dai creditori dell'Ordine circa il fatto che l'ASOM, e non la Fondazione, avrebbe risposto dei debiti successivi al 23 novembre 2004 - Vanificazione delle attività difensive svolte e lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive. In seguito alla scissione dell'originario unico Ente Ordine Mauriziano in due nuovi soggetti, l'uno volto alla gestione delle pregresse passività finanziarie (FOM), l'altro destinato alla prosecuzione dell'attività ospedaliera (ASOM), l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 n. 4 del 2005, n. 4, ha, in modo univoco, circoscritto la responsabilità della Fondazione alle obbligazioni sorte anteriormente al 23 novembre 2004, escludendo così che sui beni della Fondazione potessero gravare anche i debiti contratti successivamente, e fino alla incerta data di costituzione dell'ASOM, giacché ciò avrebbe posto a repentaglio l'equilibrio raggiunto. Questo assetto normativo, di fonte statale, è stato in vigore nell'arco temporale antecedente alla Costituzione dell'ASOM, sicché su di esso hanno riposto affidamento i creditori, e, parallelamente, si sono basati i giudici nel dirimere controversie aventi ad oggetto le obbligazioni allora sorte. Solo con l'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, e dunque a circa due anni di distanza, il legislatore statale, che è il solo competente a disciplinare la Fondazione e a definirne il grado di responsabilità patrimoniale (sentenza n. 173 del 2006), ha invertito la regola, e per di più ha paralizzato nei confronti dell'ASOM provvedimenti giurisdizionali già formatisi sulla base di essa. Tale intervento del legislatore statale ha comportato un mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni effettuato, al di fuori dei limiti di tollerabilità costituzionale in materia perché attraverso l'indicazione di un Ente che risponde nei limiti di un patrimonio assegnato per far fronte ai soli debiti pregressi, rendendone così incerto il pieno soddisfacimento, a fronte della originaria e piena responsabilità dell'ASOM e diversificando, irragionevolmente, la posizione dei creditori divenuti tali posteriormente al d.l. n. 277 del 2004 rispetto a quella dei creditori che vantavano diritti sorti in precedenza. Né l'affidamento sulla responsabilità dell'ASOM può ritenersi minato dalla sopravvenienza della legge reg. n. 39 del 2004 che peraltro è entrata in vigore solo il 22 gennaio 2005, non influendo sul contrario affidamento legittimamente maturato in forza del d.l. n. 277 del 2004. Questa Corte ha ripetutamente rilevato che la tutela del legittimo affidamento è principio connaturato allo Stato di diritto (sentenza n. 206 del 2009; sentenza n. 156 del 2007), sicché, legiferando contro di esso, il legislatore statale e quello regionale hanno violato i limiti della discrezionalità legislativa.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1349

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1