Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Piccioni domestici inselvatichiti - Classificazione tra le specie escluse dalla nozione di fauna selvatica in contrasto con la normativa statale che non contempla tale specie tra le eccezioni - Sottrazione dei piccioni domestici inselvatichiti alla protezione specifica disposta dalla normativa statale - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvatichiti» dal momento che, classificando detta specie tra quelle escluse dalla nozione di fauna selvatica, viola l'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., in riferimento all'art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 il quale non contempla i piccioni domestici inselvatichiti tra le eccezioni in esso evocate. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo le Regioni e Province autonome esercitare i propri poteri di scelta solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale - sono citale le sentenze n. 378 del 2007, n. 151 del 1986, n. 210 del 1987.
- Sulla invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema determinata da leggi regionali o provinciali che dettano discipline derogatorie o peggiorative rispetto a quella statale, si vedano, citate, le sentenze n. 20 del 2012, n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002.