Sentenza 278/2012 (ECLI:IT:COST:2012:278)
Massima numero 36756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/12/2012; Decisione del
05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Titolo
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla lepre comune e al merlo consentita fino al 10 gennaio - Caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio consentita tutti i giorni della settimana a partire dal 16 dicembre - Contrasto con la normativa statale sul calendario delle attività di caccia, nonché deroga al principio del silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla lepre comune e al merlo consentita fino al 10 gennaio - Caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio consentita tutti i giorni della settimana a partire dal 16 dicembre - Contrasto con la normativa statale sul calendario delle attività di caccia, nonché deroga al principio del silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l'esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana. L'estensione - da parte del legislatore provinciale - del termine per la chiusura della stagione venatoria (per le sole specie del merlo e della lepre comune) e l'incremento delle modalità settimanali di prelievo (per le tre specie interessate) rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, pregiudica il «nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica», la cui determinazione, ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema, spetta in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - si veda, citata, la sentenza n. 323 del 1998.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l'esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana. L'estensione - da parte del legislatore provinciale - del termine per la chiusura della stagione venatoria (per le sole specie del merlo e della lepre comune) e l'incremento delle modalità settimanali di prelievo (per le tre specie interessate) rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, pregiudica il «nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica», la cui determinazione, ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema, spetta in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - si veda, citata, la sentenza n. 323 del 1998.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
17/07/1987
n. 14
art. 4
co. 1
legge provincia Bolzano
12/12/2011
n. 14
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 1
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 5
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 6
direttiva CEE 02/04/1979
n. 409
art.
direttiva CEE 21/05/1992
n. 43
art.