Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla cesena e al tordo bottaccio consentita fino al 10 gennaio - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Termine compatibile, in quanto più ristretto, con la normativa statale di settore che consente la caccia fino al 31 gennaio - Non fondatezza in parte qua .
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la cesena ed il tordo bottaccio, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. dal momento che la prescrizione contenuta nella disposizione impugnata risulta più rigorosa di quella statale, conservando le Regioni e le Province autonome, nel caso di sovrapposizione tra la materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, e quelle di competenza regionale o provinciale, poteri di scelta che possono essere esercitati in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale
- Si veda, citata, la sentenza n. 378 del 2007.