Sentenza 278/2012 (ECLI:IT:COST:2012:278)
Massima numero 36757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  05/12/2012;  Decisione del  05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36753  36754  36755  36756  36758  36759  36760


Titolo
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla cesena e al tordo bottaccio consentita fino al 10 gennaio - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Termine compatibile, in quanto più ristretto, con la normativa statale di settore che consente la caccia fino al 31 gennaio - Non fondatezza in parte qua .

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la cesena ed il tordo bottaccio, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. dal momento che la prescrizione contenuta nella disposizione impugnata risulta più rigorosa di quella statale, conservando le Regioni e le Province autonome, nel caso di sovrapposizione tra la materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, e quelle di competenza regionale o provinciale, poteri di scelta che possono essere esercitati in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale

- Si veda, citata, la sentenza n. 378 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  17/07/1987  n. 14  art. 4  co. 1

legge provincia Bolzano  12/12/2011  n. 14  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art.   co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 1