Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità di esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso - Contrasto con la normativa statale che prescrive l'assoluta alternatività di tali sistemi di caccia (principio della caccia di specializzazione) - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art 2, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 il quale, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, contrasta con il principio della caccia di specializzazione sancito dall'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992 il quale, essendo rivolto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, concorre alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e si inquadra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. Invero, in tale materia la disciplina statale può essere modificata dalle Regioni e dalle Province autonome nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria o residuale in materia di caccia esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela.
- In senso conforme, sono citate le sentenze n. 116 del 2012, n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998.