Sentenza 278/2012 (ECLI:IT:COST:2012:278)
Massima numero 36759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/12/2012; Decisione del
05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Titolo
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Sistema di controllo di propagazione della specie nutria - Affidamento al corpo forestale e agli agenti venatori della sua attuazione, in carenza di valutazione tecnica dell'ISPRA - Contrasto con la normativa statale che consente piani di abbattimento solo quando l'ISPRA abbia escluso la previa efficace esperibilità di metodi ecologici - Lesione del principio di gradualità - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale .
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Sistema di controllo di propagazione della specie nutria - Affidamento al corpo forestale e agli agenti venatori della sua attuazione, in carenza di valutazione tecnica dell'ISPRA - Contrasto con la normativa statale che consente piani di abbattimento solo quando l'ISPRA abbia escluso la previa efficace esperibilità di metodi ecologici - Lesione del principio di gradualità - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 atteso che, nel prescrivere in via immediata e diretta piani di abbattimento della nutria, senza prevedere di parere dell'ISPRA circa la previa efficace esperibilità di rimedi ecologici, contrasta con il principio di gradualità espresso dall'art. 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo i poteri di scelta conservati dalle Regioni e Province autonome essere esercitati solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 atteso che, nel prescrivere in via immediata e diretta piani di abbattimento della nutria, senza prevedere di parere dell'ISPRA circa la previa efficace esperibilità di rimedi ecologici, contrasta con il principio di gradualità espresso dall'art. 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo i poteri di scelta conservati dalle Regioni e Province autonome essere esercitati solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
17/07/1987
n. 14
art. 29
co. 3
legge provincia Bolzano
12/12/2011
n. 14
art. 2
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 19
co. 2
direttiva CEE 02/04/1979
n. 409
art.
direttiva CEE 21/05/1992
n. 43
art.