Sentenza 278/2012 (ECLI:IT:COST:2012:278)
Massima numero 36760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  05/12/2012;  Decisione del  05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36753  36754  36755  36756  36757  36758  36759


Titolo
Amministrazione pubblica - Unione europea - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Previsione che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere o progetti, che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, siano soggetti a misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata "Natura 2000" - Omessa previsione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea delle misure di compensazione adottate - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria e con le relative norme statali di attuazione - Insussistenza - Applicabilità delle norme statali di attuazione, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 5, commi 9 e 10, del d.P.R. n. 357 del 1997 e all'art. 6, comma 4, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. Tale disposizione - la quale, nello stabilire che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere e progetti, che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, dispongano le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata «Natura 2000», ha eliminato l'obbligo di comunicazione di dette misure alla Commissione europea, si è chiaramente ispirata all'esigenza di sopprimere la analoga previsione contenuta nella formulazione antecedente della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 151 del 2011, proprio in quanto prevedeva un rapporto diretto tra la Provincia e la Commissione europea.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  12/05/2010  n. 6  art. 22  co. 6

legge provincia Bolzano  12/12/2011  n. 14  art. 7  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 5    co. 9  

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 5    co. 10  

direttiva CEE  21/05/1992  n. 43  art. 6    co. 4