Sentenza 279/2012 (ECLI:IT:COST:2012:279)
Massima numero 36761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
05/12/2012; Decisione del
05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Titolo
Impiego pubblico - Istruzione - Personale ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) - Revisione delle dotazioni organiche - Riduzione complessiva, da realizzarsi nel triennio 2009-2011, del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008 - Attuazione da realizzarsi con regolamenti ministeriali - Eccepita sopravvenienza legislativa che giustifica la restituzione degli atti al rimettente - Reiezione.
Impiego pubblico - Istruzione - Personale ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) - Revisione delle dotazioni organiche - Riduzione complessiva, da realizzarsi nel triennio 2009-2011, del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008 - Attuazione da realizzarsi con regolamenti ministeriali - Eccepita sopravvenienza legislativa che giustifica la restituzione degli atti al rimettente - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 va rigettata l'eccezione secondo cui lo jus superveniens giustificherebbe la restituzione degli atti al giudice remittente, in quanto nelle more del giudizio, la Corte, con la sentenza n. 147 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che disponeva l'aggregazione delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie in istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1000 alunni, desumendo dall'immediata incidenza di tali disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche la loro natura di intervento di dettaglio, lesivo della competenza legislativa regionale. Tali disposizioni sono state quindi espunte dall'ordinamento e, non risultando neppure la loro temporanea attuazione, non possono costituire jus superveniens in relazione alle norme impugnate nel giudizio. Inoltre deve rilevarsi che le altre disposizioni qualificate jus superveniens dall'Avvocatura non modificano le norme censurate nel presente giudizio, dal momento che esse non incidono né sull'art. 64, comma 2, impugnato, che per il triennio 2009-2011 dispone una riduzione pari al 17 per cento della consistenza organica del personale ATA determinata per l'anno scolastico 2007-2008, né sul comma 4, lettera e), che disciplina lo strumento regolamentare mediante il quale procedere alla revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione dell'organico dello stesso personale. Analogamente, deve rilevarsi che anche l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che esclude la possibilità di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500 unità, non modifica in alcun modo le disposizioni impugnate, riguardando con evidenza altri aspetti concernenti la collocazione del personale dirigenziale. Infine, il comma 7 dello stesso articolo, per rendere stabile, nel prossimo futuro, l'assetto cui si perviene con la riforma prevista dalle disposizioni impugnate, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Sicché anche quest'ultima disposizione si riferisce ad una fase temporalmente successiva a quella disciplinata dalle norme impugnate, prevedendo che i risultati della riforma da esse prevista costituiscono la base per la determinazione delle future dotazioni organiche.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 va rigettata l'eccezione secondo cui lo jus superveniens giustificherebbe la restituzione degli atti al giudice remittente, in quanto nelle more del giudizio, la Corte, con la sentenza n. 147 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che disponeva l'aggregazione delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie in istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1000 alunni, desumendo dall'immediata incidenza di tali disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche la loro natura di intervento di dettaglio, lesivo della competenza legislativa regionale. Tali disposizioni sono state quindi espunte dall'ordinamento e, non risultando neppure la loro temporanea attuazione, non possono costituire jus superveniens in relazione alle norme impugnate nel giudizio. Inoltre deve rilevarsi che le altre disposizioni qualificate jus superveniens dall'Avvocatura non modificano le norme censurate nel presente giudizio, dal momento che esse non incidono né sull'art. 64, comma 2, impugnato, che per il triennio 2009-2011 dispone una riduzione pari al 17 per cento della consistenza organica del personale ATA determinata per l'anno scolastico 2007-2008, né sul comma 4, lettera e), che disciplina lo strumento regolamentare mediante il quale procedere alla revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione dell'organico dello stesso personale. Analogamente, deve rilevarsi che anche l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che esclude la possibilità di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500 unità, non modifica in alcun modo le disposizioni impugnate, riguardando con evidenza altri aspetti concernenti la collocazione del personale dirigenziale. Infine, il comma 7 dello stesso articolo, per rendere stabile, nel prossimo futuro, l'assetto cui si perviene con la riforma prevista dalle disposizioni impugnate, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Sicché anche quest'ultima disposizione si riferisce ad una fase temporalmente successiva a quella disciplinata dalle norme impugnate, prevedendo che i risultati della riforma da esse prevista costituiscono la base per la determinazione delle future dotazioni organiche.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 2
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 4
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte