Sentenza 279/2012 (ECLI:IT:COST:2012:279)
Massima numero 36762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
05/12/2012; Decisione del
05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Titolo
Impiego pubblico - Istruzione - Personale ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) - Revisione delle dotazioni organiche - Riduzione complessiva, da realizzarsi nel triennio 2009-2011, del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008 - Attuazione da realizzarsi con regolamenti ministeriali - Eccepita sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati nel giudizio principale, per il preteso esaurimento degli effetti degli stessi - Reiezione.
Impiego pubblico - Istruzione - Personale ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) - Revisione delle dotazioni organiche - Riduzione complessiva, da realizzarsi nel triennio 2009-2011, del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008 - Attuazione da realizzarsi con regolamenti ministeriali - Eccepita sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati nel giudizio principale, per il preteso esaurimento degli effetti degli stessi - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 va rigettata l'eccezione secondo cui nel giudizio a quo sono stati impugnati una serie di provvedimenti che, ad eccezione del d.P.R. n. 119 del 2009, hanno ormai esaurito i loro effetti: di conseguenza, con conseguente venir meno dell'interesse dello SNALS - CONF.SAL all'annullamento dei provvedimenti impugnati nel medesimo giudizio, dato che il d.P.R. n. 119 del 2009, con il quale si è proceduto, secondo il disposto dell'art. 64, comma 4, lettera e), alla revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione dell'organico del personale ATA, risulta ancora esplicare i suoi effetti; esso contiene norme generali vigenti che regolano le dotazioni organiche e la stabilità dell'organico di diritto, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, le modalità per l'utilizzo di personale esterno all'amministrazione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 va rigettata l'eccezione secondo cui nel giudizio a quo sono stati impugnati una serie di provvedimenti che, ad eccezione del d.P.R. n. 119 del 2009, hanno ormai esaurito i loro effetti: di conseguenza, con conseguente venir meno dell'interesse dello SNALS - CONF.SAL all'annullamento dei provvedimenti impugnati nel medesimo giudizio, dato che il d.P.R. n. 119 del 2009, con il quale si è proceduto, secondo il disposto dell'art. 64, comma 4, lettera e), alla revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione dell'organico del personale ATA, risulta ancora esplicare i suoi effetti; esso contiene norme generali vigenti che regolano le dotazioni organiche e la stabilità dell'organico di diritto, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, le modalità per l'utilizzo di personale esterno all'amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 2
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 64
co. 4
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte