Impiego pubblico - Istruzione - Personale ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) - Revisione delle dotazioni organiche - Riduzione complessiva, da realizzarsi nel triennio 2009-2011, del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008 - Attuazione da realizzarsi con regolamenti ministeriali - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza nei riguardi di intervenienti nel giudizio principale - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 va rigettata l'eccezione sul presupposto dell'assenza di prova della perdita del lavoro da parte del gruppo di lavoratori che hanno affiancato lo SNALS - CONF.SAL nel giudizio a quo, a seguito dell'entrata in vigore delle norme censurate e della giurisdizione del giudice ordinario nella materia, trattandosi di controversia riguardante pubblici dipendenti interessati dalla "privatizzazione" del rapporto di lavoro. L'eccezione non tocca infatti il persistente interesse della citata organizzazione sindacale, ricorrente principale nel giudizio a quo, nel quale sono successivamente intervenuti i lavoratori. Inoltre, nell'ordinanza di rimessione si rinviene una specifica motivazione relativa all'interesse di questi ultimi a partecipare al giudizio, che si sostanzia «nel proprio interesse, e alla conservazione del posto di lavoro, e alla conservazione della qualità del lavoro che assumono minacciato dall'aggravamento dei compiti derivante dalla riduzione dell'organico».
- In tema di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale, sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice a quo, che può verificarsi solo quando il difetto di giurisdizione emerga ictu oculi, v. citate sentenze n. 81 del 2010 e n. 94 del 2009.