Sentenza 279/2012 (ECLI:IT:COST:2012:279)
Massima numero 36764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  05/12/2012;  Decisione del  05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36761  36762  36763


Titolo
Impiego pubblico - Istruzione - Personale ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) - Revisione delle dotazioni organiche - Riduzione complessiva, da realizzarsi nel triennio 2009-2011, del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008 - Attuazione da realizzarsi con regolamenti ministeriali - Asserito vizio di eccesso di potere legislativo per la mancanza di parametri normativi idonei a orientare il potere amministrativo - Asserita violazione della riserva di legge in tema di organizzazione dei pubblici uffici - Asserita violazione del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2 (che prevede la «revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244») e 4, lettera e), (secondo cui«la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi») del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione. La prima questione, riferita al vizio di eccesso di potere legislativo per asserita intrinseca contraddittorietà tra ratio e contenuto normativo della disposizione impugnata, non può accogliersi sulla base di una lettura integrata delle disposizioni impugnate nel contesto complessivo delle norme di cui all'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, consente di ritenere coerente con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico la prevista riduzione del personale ATA. Anche la questione successiva, sollevata in riferimento alla violazione della riserva di legge di cui all'art. 97 Cost., non è fondata sia per il carattere relativo della riserva di legge di cui all'art. 97 sia perché il rispetto della riserva relativa di legge, nelle disposizioni impugnate, si ricava comunque dall'esame dei principi e criteri contenuti nell'art. 64, commi da 1 a 4, e dagli evidenti collegamenti tra loro istituiti al fine di realizzare la complessiva riforma del sistema scolastico. Quanto infine alla censura riferita alla violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione, l'oggetto della disposizione impugnata, prevista dall'art. 64, comma 2, del decreto-legge n. 112, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.), dal momento che esso attiene alle modalità della revisione delle dotazioni organiche del suddetto personale ATA, il quale permane alle dipendenze dello Stato secondo quanto previsto dagli artt. 542 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dall'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 del 1999.

- In tema di eccesso di potere legislativo, v. citata sentenza n. 407 del 2007.

- Circa la natura relativa della riserva di legge di cui all'art. 97 Cost., v. citate sentenze n. 229 del 1976 e n. 88 del 1989.

- In tema di "norme generali sull'istruzione", v. citata sentenza n. 200 del 2009.

- In materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, v. citata sentenza n. 37 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 2

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 64  co. 4

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte