Sentenza 280/2012 (ECLI:IT:COST:2012:280)
Massima numero 36765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
05/12/2012; Decisione del
05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo amministrativo - Previsione, in deroga al diritto comune, di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria - Asserita irragionevolezza - Asserita compressione del diritto di difesa del danneggiato - Asserita lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Implausibilità della valutazione di rilevanza effettuata dal giudice rimettente - Censura di norma inconferente - Inammissibilità della questione.
Processo amministrativo - Previsione, in deroga al diritto comune, di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria - Asserita irragionevolezza - Asserita compressione del diritto di difesa del danneggiato - Asserita lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Implausibilità della valutazione di rilevanza effettuata dal giudice rimettente - Censura di norma inconferente - Inammissibilità della questione.
Testo
Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sollevata - in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 Cost. - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Il giudice remittente ha censurato la suddetta disposizione, nella parte in cui stabilisce che nel caso di proposizione dell'azione di annullamento della sentenza di condanna, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. In linea di principio, il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo, mentre la Corte costituzionale deve soltanto svolgere un controllo di plausibilità in ordine al percorso argomentativo e alla valutazione già compiuti dal detto giudice. Nella specie, la conclusione cui il rimettente è pervenuto sul punto si rivela non plausibile perché egli ha denunciato una norma - l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 - della quale non doveva fare applicazione, in quanto estranea al tema sottoposto al suo esame. Infatti, nella prospettiva della parte ricorrente il titolo giuridico della pretesa risarcitoria da lui azionata in sede di giudizio di ottemperanza era da ravvisare nella ritardata esecuzione del giudicato formatosi nei confronti del Ministero della salute sulla sentenza n. 4140 del 2006 dello stesso TAR per la Sicilia, sede di Palermo, sul presupposto - implicito ma necessario - che nella menzionata sentenza del TAR fosse compresa anche la condanna al pagamento della somma a quel titolo richiesta. Viceversa il remittente ha escluso che nel giudicato di annullamento formatosi sulla citata sentenza del TAR (e già eseguito dall'Amministrazione) fosse compresa «anche la corresponsione degli emolumenti economici per la durata dell'efficacia del provvedimento annullato» e su tale premessa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in oggetto. Tuttavia, il TAR ha trascurato di considerare che, nel suddetto modo, non si limitava ad una semplice qualificazione giuridica della domanda, rientrante senz'altro nei poteri del giudice prescindendo dalle indicazioni di parte o dalla loro assenza, ma dava luogo ad una modifica sostanziale della causa petendi azionata dalla parte privata, così incorrendo nel vizio di extrapetizione e sostituendo la domanda proposta con una diversa, in violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo amministrativo e comunque oggetto del rinvio di cui all'art. 39 del relativo codice.
Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sollevata - in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 Cost. - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Il giudice remittente ha censurato la suddetta disposizione, nella parte in cui stabilisce che nel caso di proposizione dell'azione di annullamento della sentenza di condanna, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. In linea di principio, il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo, mentre la Corte costituzionale deve soltanto svolgere un controllo di plausibilità in ordine al percorso argomentativo e alla valutazione già compiuti dal detto giudice. Nella specie, la conclusione cui il rimettente è pervenuto sul punto si rivela non plausibile perché egli ha denunciato una norma - l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 - della quale non doveva fare applicazione, in quanto estranea al tema sottoposto al suo esame. Infatti, nella prospettiva della parte ricorrente il titolo giuridico della pretesa risarcitoria da lui azionata in sede di giudizio di ottemperanza era da ravvisare nella ritardata esecuzione del giudicato formatosi nei confronti del Ministero della salute sulla sentenza n. 4140 del 2006 dello stesso TAR per la Sicilia, sede di Palermo, sul presupposto - implicito ma necessario - che nella menzionata sentenza del TAR fosse compresa anche la condanna al pagamento della somma a quel titolo richiesta. Viceversa il remittente ha escluso che nel giudicato di annullamento formatosi sulla citata sentenza del TAR (e già eseguito dall'Amministrazione) fosse compresa «anche la corresponsione degli emolumenti economici per la durata dell'efficacia del provvedimento annullato» e su tale premessa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in oggetto. Tuttavia, il TAR ha trascurato di considerare che, nel suddetto modo, non si limitava ad una semplice qualificazione giuridica della domanda, rientrante senz'altro nei poteri del giudice prescindendo dalle indicazioni di parte o dalla loro assenza, ma dava luogo ad una modifica sostanziale della causa petendi azionata dalla parte privata, così incorrendo nel vizio di extrapetizione e sostituendo la domanda proposta con una diversa, in violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo amministrativo e comunque oggetto del rinvio di cui all'art. 39 del relativo codice.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 30
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte