Ordinanza 281/2012 (ECLI:IT:COST:2012:281)
Massima numero 36766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  05/12/2012;  Decisione del  05/12/2012
Deposito del 12/12/2012; Pubblicazione in G. U. 19/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione sulla proposta di concordato - Possibilità che nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori pervengano e siano utilmente conteggiate le sole adesioni, ossia i soli voti favorevoli alla proposta concordataria, e non anche i voti sfavorevoli - Asserita ingiustificata disparità di trattamento fra creditori assenzienti e creditori dissenzienti - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita irragionevolezza - Asserita compressione del diritto di difesa - Ius superveniens modificativo della disposizione censurata - Necessità di valutazione sulla perdurante attualità e rilevanza della questione nel giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Va ordinata la restituzione al rimettente (Tribunale ordinario, sezione fallimentare) degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento), nella parte in cui, nel testo vigente al momento in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, per un verso consente che, nel termine dei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori di cui all'art. 174 della legge fallimentare, pervengano e siano utilmente conteggiate i soli voti favorevoli alla proposta concordataria e non anche i voti sfavorevoli ed in quanto, per effetto del descritto meccanismo, rende possibile l'esercizio, nel predetto termine, dello ius poenitendi solo ai creditori che, avendo in sede di adunanza espresso voto contrario, vogliano poi mutarlo in favorevole e non anche a quelli che, espresso nella predetta sede voto favorevole, lo vogliano modificare in contrario, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, l'art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nel variare talune disposizioni della legge fallimentare, ha, in particolare sostituito integralmente il quarto comma dell'art. 178 della legge fallimentare, prevedendo, per ciò che specificamente concerne la presente questione, la possibilità per i creditori che non abbiano espresso il proprio voto in seno alla adunanza di cui all'art. 174 della legge fallimentare di far pervenire, nei venti giorni successivi alla chiusura del relativo verbale, il proprio dissenso rispetto alla approvazione della proposta di concordato: ne deriva che tale sopravvenienza normativa, incidendo in maniera evidente sulla norma oggetto del dubbio di costituzionalità, impone una nuova valutazione dei complessivi effetti in ordine alla perdurante attualità e rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 178  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte