Istruzione - Istruzione pubblica - Contingente dei dirigenti scolastici - Ripartizione affidata agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Puglia e Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., stabilendo la ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici è effettuata dagli uffici scolastici regionali, sentite le regioni. Le norme impugnate disciplinano, all’esito sia della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, sia della individuazione delle istituzioni scolastiche autonome risultante dal dimensionamento approvato dalla regione, la ripartizione del contingente stesso tra le istituzioni distribuite sul territorio, nell’esercizio di una funzione da ricondurre all’ambito della competenza legislativa esclusiva nella materia dell’organizzazione amministrativa dello Stato. Non vi è spazio, di conseguenza, per un potere discrezionale da poter condividere, tramite intesa, con le regioni, mentre la locuzione “sentite le regioni” sta a indicare che l’ufficio acquisisce la fotografia del dimensionamento deciso dalle regioni, in base a cui si provvede all’assegnazione degli incarichi.