Sentenza 287/2012 (ECLI:IT:COST:2012:287)
Massima numero 36783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Formazione professionale - Tirocini formativi e di orientamento non curriculari - Disciplina statale sui requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che li promuovono, nonché sulla durata e sui destinatari degli stessi - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna - Misure che esorbitano dalla materia della formazione aziendale o interna, di competenza statale ed invadono l'ambito di competenza normativa residuale delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori parametri.
Formazione professionale - Tirocini formativi e di orientamento non curriculari - Disciplina statale sui requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che li promuovono, nonché sulla durata e sui destinatari degli stessi - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna - Misure che esorbitano dalla materia della formazione aziendale o interna, di competenza statale ed invadono l'ambito di competenza normativa residuale delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori parametri.
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Le Regioni ricorrenti hanno impugnato la suddetta norma perché, nel disciplinare i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, dettano una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la «istruzione e formazione professionale». Sulla base del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale, appare evidente che la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni. Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale - pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» - interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale. D'altra parte, che la normativa in esame costituisca un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione - in caso di inerzia delle Regioni - di una normativa statale, ossia l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 - peraltro risalente ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 - che prevede l'adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico». Né può valere in contrario la tesi della difesa dello Stato secondo cui la disposizione impugnata andrebbe inquadrata nel titolo di competenza esclusiva statale previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), essendo palese che, nel caso in esame, si è fuori dall'ambito applicativo di tale titolo di competenza, a prescindere da ogni valutazione in merito alle finalità perseguite con l'intervento normativo statale.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Le Regioni ricorrenti hanno impugnato la suddetta norma perché, nel disciplinare i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, dettano una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la «istruzione e formazione professionale». Sulla base del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale, appare evidente che la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni. Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale - pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» - interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale. D'altra parte, che la normativa in esame costituisca un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione - in caso di inerzia delle Regioni - di una normativa statale, ossia l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 - peraltro risalente ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 - che prevede l'adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico». Né può valere in contrario la tesi della difesa dello Stato secondo cui la disposizione impugnata andrebbe inquadrata nel titolo di competenza esclusiva statale previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), essendo palese che, nel caso in esame, si è fuori dall'ambito applicativo di tale titolo di competenza, a prescindere da ogni valutazione in merito alle finalità perseguite con l'intervento normativo statale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 11
co.
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
legge costituzionale
art. 10
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte