Sentenza 288/2012 (ECLI:IT:COST:2012:288)
Massima numero 36784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
36785
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Marche - Tassa automobilistica regionale - Veicolo sottoposto a fermo amministrativo o giudiziario - Esclusione, a decorrere dall'anno di imposta 2012, della esenzione dal pagamento prevista dalla normativa statale - Appartenenza della tassa automobilistica regionale alla categoria dei tributi regionali derivati - Conseguente impossibilità di escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già disposte dalla legge statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Illegittimità costituzionale .
Imposte e tasse - Norme della Regione Marche - Tassa automobilistica regionale - Veicolo sottoposto a fermo amministrativo o giudiziario - Esclusione, a decorrere dall'anno di imposta 2012, della esenzione dal pagamento prevista dalla normativa statale - Appartenenza della tassa automobilistica regionale alla categoria dei tributi regionali derivati - Conseguente impossibilità di escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già disposte dalla legge statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Illegittimità costituzionale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l'art. 10 L.R. Marche n. 28 del 2011 in quanto, nel disporre l'esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Invero, alla luce del quadro normativo di riferimento, tale tassa si qualifica come tributo proprio derivato rispetto al quale la Regione può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e quindi non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l'art. 10 L.R. Marche n. 28 del 2011 in quanto, nel disporre l'esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Invero, alla luce del quadro normativo di riferimento, tale tassa si qualifica come tributo proprio derivato rispetto al quale la Regione può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e quindi non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
28/12/2011
n. 28
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/12/1982
n. 953
art. 5
co. 36
legge 28/02/1983
n. 53
art.