Sentenza 288/2012 (ECLI:IT:COST:2012:288)
Massima numero 36785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
36784
Titolo
Habitat - Norme della Regione Marche - Immissione nei corsi d'acqua della trota iridea - Contrasto con la normativa statale che vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Habitat - Norme della Regione Marche - Immissione nei corsi d'acqua della trota iridea - Contrasto con la normativa statale che vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 22 L.R. Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione in corso d'acqua della trota iridea atteso che contrasta con l'art. 12, comma 3, d.P.R. 357 del 1997 il quale vieta espressamente, in via generale e assoluta la introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale previsione, costituendo espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, pone limiti invalicabili di tutela cui le Regioni devono adeguarsi rimanendo unicamente libere, nell'esercizio della loro potestà legislativa, di porre limiti di tutela anche più elevati di quelli statali.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 22 L.R. Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione in corso d'acqua della trota iridea atteso che contrasta con l'art. 12, comma 3, d.P.R. 357 del 1997 il quale vieta espressamente, in via generale e assoluta la introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale previsione, costituendo espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, pone limiti invalicabili di tutela cui le Regioni devono adeguarsi rimanendo unicamente libere, nell'esercizio della loro potestà legislativa, di porre limiti di tutela anche più elevati di quelli statali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
28/12/2011
n. 28
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997
n. 357
art. 12
co. 3