Sentenza 289/2012 (ECLI:IT:COST:2012:289)
Massima numero 36786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Proroga senza un limite massimo prefissato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

Testo

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 che stabiliva - nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - la proroga dei contratti di collaborazione in essere presso quell'ufficio fino alla completa copertura della relativa pianta organica, per la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile [art. 117, secondo comma, lettera l)], con l'assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità concernenti l'asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

- Sull'illegittimità costituzionale di una norma regionale che preveda la facoltà di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere, per la violazione della materia dell'ordinamento civile, si veda precedente sentenza n. 170 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  09/12/2010  n. 51  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte