Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Proroga senza un limite massimo prefissato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 che stabiliva - nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - la proroga dei contratti di collaborazione in essere presso quell'ufficio fino alla completa copertura della relativa pianta organica, per la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile [art. 117, secondo comma, lettera l)], con l'assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità concernenti l'asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
- Sull'illegittimità costituzionale di una norma regionale che preveda la facoltà di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere, per la violazione della materia dell'ordinamento civile, si veda precedente sentenza n. 170 del 2011.