Istruzione - Istruzione pubblica - Contingente organico dei dirigenti scolastici - Ripartizione tramite decreto interministeriale, e non regolamento regionale - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza regolamentare regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 137004).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies, nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., prevedendo che la ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici sia effettuata con d.m. La disposizione impugnata si inquadra, invero, nell’ambito di competenze esclusive statali e l’atto da essa previsto presenta natura non regolamentare, avendo un contenuto di carattere concreto e puntuale, riferito alla consistenza del contingente organico di determinate categorie di dipendenti pubblici; esso, dunque, va a integrare le previsioni legislative mediante una scelta di carattere essenzialmente tecnico, che costituisce espressione di una funzione amministrativa. (Precedente: S. 278/2010 - mass. 34918).