Sentenza 292/2012 (ECLI:IT:COST:2012:292)
Massima numero 36789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per censura di normativa inserita nel quadro emergenziale mirante all'attuazione del Piano di rientro - Reiezione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per censura di normativa inserita nel quadro emergenziale mirante all'attuazione del Piano di rientro - Reiezione.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Regione Campania in considerazione del fatto che esso non terrebbe conto del quadro emergenziale in cui le disposizioni legislative regionali si inseriscono essendo volte all'attuazione del Piano di rientro. Tale eccezione, oltre ad essere del tutto generica e non adeguatamente motivata, è basata su una circostanza che può incidere, in ipotesi, sul merito del giudizio, ma non costituisce un vizio di inammissibilità.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Regione Campania in considerazione del fatto che esso non terrebbe conto del quadro emergenziale in cui le disposizioni legislative regionali si inseriscono essendo volte all'attuazione del Piano di rientro. Tale eccezione, oltre ad essere del tutto generica e non adeguatamente motivata, è basata su una circostanza che può incidere, in ipotesi, sul merito del giudizio, ma non costituisce un vizio di inammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
14/12/2011
n. 23
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte