Sentenza 292/2012 (ECLI:IT:COST:2012:292)
Massima numero 36789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36790  36791  36792  36793  36794


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per censura di normativa inserita nel quadro emergenziale mirante all'attuazione del Piano di rientro - Reiezione.

Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Regione Campania in considerazione del fatto che esso non terrebbe conto del quadro emergenziale in cui le disposizioni legislative regionali si inseriscono essendo volte all'attuazione del Piano di rientro. Tale eccezione, oltre ad essere del tutto generica e non adeguatamente motivata, è basata su una circostanza che può incidere, in ipotesi, sul merito del giudizio, ma non costituisce un vizio di inammissibilità.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237

legge della Regione Campania  14/12/2011  n. 23  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte