Sentenza 292/2012 (ECLI:IT:COST:2012:292)
Massima numero 36790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per sospensione da parte del Commissario ad acta dei provvedimenti che hanno attuato le norme censurate - Reiezione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per sospensione da parte del Commissario ad acta dei provvedimenti che hanno attuato le norme censurate - Reiezione.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'art. 1, commi 237-vicies e 237-vicies-ter, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011 che fa leva sulla sospensione, disposta dal Commissario ad acta, dell'efficacia di ogni provvedimento adottato in attuazione alle succitate disposizioni. Invero, non solo l'autorizzazione della Giunta regionale a resistere nel presente giudizio non include i commi 237-vicies e vicies-ter, ma la sospensione disposta dal Commissario ad acta dei provvedimenti amministrativi di attuazione delle disposizioni impugnate non determina la cessazione della materia del contendere riguardo a tali disposizioni della legge regionale censurata, la cui validità non è, né potrebbe essere, incisa dal decreto commissariale.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'art. 1, commi 237-vicies e 237-vicies-ter, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011 che fa leva sulla sospensione, disposta dal Commissario ad acta, dell'efficacia di ogni provvedimento adottato in attuazione alle succitate disposizioni. Invero, non solo l'autorizzazione della Giunta regionale a resistere nel presente giudizio non include i commi 237-vicies e vicies-ter, ma la sospensione disposta dal Commissario ad acta dei provvedimenti amministrativi di attuazione delle disposizioni impugnate non determina la cessazione della materia del contendere riguardo a tali disposizioni della legge regionale censurata, la cui validità non è, né potrebbe essere, incisa dal decreto commissariale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
14/12/2011
n. 23
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte