Sentenza 292/2012 (ECLI:IT:COST:2012:292)
Massima numero 36791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36789  36790  36792  36793  36794


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Previsione di una procedura che pospone la verifica dei "requisiti ulteriori", rispetto a quelli minimi necessari per l'autorizzazione, al riconoscimento dell'accreditamento - Contrasto con la normativa statale, avente natura di principio fondamentale, secondo cui l'accreditamento istituzionale definitivo può essere concesso solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ulteriori - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 237-undecies e 237-duodecies della legge regionale della Campania n. 4 del 2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Premesso che la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private rientra nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute che vincola le Regioni a rispettare i principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, le disposizioni impugnate, nel prevedere una procedura di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private articolata in due fasi - la prima costituita dalla conferma dell'accreditamento provvisorio mediante decreto commissariale di presa d'atto, la seconda, successiva, rappresentata dalla verifica dei requisiti di accreditamento - pospone la verifica di tali requisiti al riconoscimento dell'accreditamento, ponendosi così in contrasto con il principio generale di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 secondo cui l'accreditamento istituzionale definitivo può essere concesso solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ulteriori. Resta assorbita l'ulteriore censura basata sull'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006, riguardante il mancato rispetto del termine fissato nella legislazione statale per il passaggio all'accreditamento definitivo.

- Sono citate le sentenze n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005.

- Sulla natura di principi fondamentali delle disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992 che stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza e qualità delle istituzioni sanitarie private ai fini dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, v., citate, le sentenze n. 245 e 150 del 2010, n. 361 del 2008.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237

legge della Regione Campania  14/12/2011  n. 23  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  quater

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 796  lettera t)