Sentenza 292/2012 (ECLI:IT:COST:2012:292)
Massima numero 36792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti previsti dai regolamenti regionali - Mancata verifica caso per caso degli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa statale, avente natura di principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale .
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti previsti dai regolamenti regionali - Mancata verifica caso per caso degli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa statale, avente natura di principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237-vicies-ter, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, nel prevedere la possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti di accreditamento previsti dai regolamenti regionali, stabilisce un accreditamento istituzionale ex lege senza verifica caso per caso dei requisiti ulteriori, con conseguente violazione del principio generale di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237-vicies-ter, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, nel prevedere la possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti di accreditamento previsti dai regolamenti regionali, stabilisce un accreditamento istituzionale ex lege senza verifica caso per caso dei requisiti ulteriori, con conseguente violazione del principio generale di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
14/12/2011
n. 23
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 quater
co. 3