Sentenza 292/2012 (ECLI:IT:COST:2012:292)
Massima numero 36793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Procedura che deroga al termine ultimo di conclusione del procedimento, fissato dalla legislazione nazionale, in riferimento a talune ipotesi che riguardano accordi di riconversione di prestazioni sanitarie eccedenti il fabbisogno sanitario regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Procedura che deroga al termine ultimo di conclusione del procedimento, fissato dalla legislazione nazionale, in riferimento a talune ipotesi che riguardano accordi di riconversione di prestazioni sanitarie eccedenti il fabbisogno sanitario regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237-sexdecies, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. atteso che la disposizione impugnata, consentendo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie ivi menzionate di continuare ad esercitare le proprie attività in deroga al termine ultimo fissato dall'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006 per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, comporta la violazione di quest'ultima norma che, secondo la giurisprudenza costituzionale le Regioni sono tenute a rispettare in quanto principio fondamentale della materia, non ricorrendo nella specie quelle circostanze eccezionali che possono giustificarne una deroga.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237-sexdecies, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. atteso che la disposizione impugnata, consentendo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie ivi menzionate di continuare ad esercitare le proprie attività in deroga al termine ultimo fissato dall'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006 per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, comporta la violazione di quest'ultima norma che, secondo la giurisprudenza costituzionale le Regioni sono tenute a rispettare in quanto principio fondamentale della materia, non ricorrendo nella specie quelle circostanze eccezionali che possono giustificarne una deroga.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
legge della Regione Campania
14/12/2011
n. 23
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 quater
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 796 lettera t)