Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Strutture di fisiokinesiterapia già provvisoriamente accreditate - Possibilità di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, diversa e più ampia rispetto a quella oggetto di autorizzazione - Sostanziale configurazione di una "autorizzazione implicita", in contrasto con la normativa statale di principio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 237-vicies, della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2012, il quale, nel consentire alle strutture di fisiokinesiterapia, già provvisoriamente accreditate, di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, cioè per un'attività più ampia e diversa da quella per la quale dette strutture sono state autorizzate e provvisoriamente accreditate, configura una sorta di "autorizzazione implicita" in riferimento all'esercizio di attività sanitarie non autorizzate, ponendosi in contrasto con il principio stabilito dall'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 in forza del quale l'autorizzazione e la verifica dei "requisiti minimi" deve essere richiesta non solo al momento dell'avvio di una nuova struttura, ma anche ad ogni variazione che comporti l'adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, il loro ampliamento, trasformazione o trasferimento.
- V., citata, la sentenza n. 361 del 2008.