Sentenza 293/2012 (ECLI:IT:COST:2012:293)
Massima numero 36796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  11/12/2012;  Decisione del  11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:  36795  36797


Titolo
Opere pubbliche - Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute - Disciplina con regolamento ministeriale delle modalità di formazione della graduatoria e dei criteri di iscrizione nell'elenco, tra i quali lo stato di avanzamento dei lavori e la conclusione prossima delle opere - Previsione che siano incluse anche le opere di competenza regionale - Ricorso della Regione Veneto - Asserita invasione delle attribuzioni regionali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancata previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Insussistenza - Elenco avente finalità di mero coordinamento dei dati, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento informativo statistico e informatico - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'art. 44-bis del d.l. n. 201 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 214 del 2011, censurato nella parte in cui include opere di competenza regionale nell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, sottoponendole ai criteri valutativi stabiliti con regolamento ministeriale. Invero, la redazione dell'elenco e l'inclusione in esso di un'opera regionale ha mere finalità di coordinamento dei dati sulle opere pubbliche, mirando a coordinare a livello centrale la raccolta di dati afferenti alle opere incompiute al fine di monitorarle, con conseguente riferibilità della norma impugnata alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost. Inoltre, la determinazione con regolamento ministeriale delle modalità di redazione dell'elenco è giustificata dall'esigenza di predisporre in modo uniforme la rappresentazione dei relativi dati. Neppure risulta violato il principio di leale collaborazione atteso che nelle materie di competenza legislativa esclusiva spetta allo Stato l'esercizio della potestà regolamentare, mentre non sono costituzionalmente dovuti, in genere, elementi di raccordo con il sistema regionale.

- Sulla non configurabilità di una materia "lavori pubblici" e sulla sua qualificazione in relazione all'oggetto cui di volta in volta afferiscono, v. le citate sentenze nn. 43 del 2011, 401 del 2007, 303 del 2003.

- Sulla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) Cost., v. citate sentenze nn. 232 del 2009, 35 del 2005, 376 del 2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 44  co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte