Sentenza 293/2012 (ECLI:IT:COST:2012:293)
Massima numero 36797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Titolo
Opere pubbliche - Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute - Previsione che vi siano incluse anche le opere di competenza regionale ed articolazione a livello regionale dell'elenco-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche - Previsione che eccede le finalità del coordinamento dei dati - Violazione della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione regionale in relazione alla individuazione degli assessorati regionali quali uffici competenti per la tenuta degli elenchi - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Opere pubbliche - Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute - Previsione che vi siano incluse anche le opere di competenza regionale ed articolazione a livello regionale dell'elenco-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche - Previsione che eccede le finalità del coordinamento dei dati - Violazione della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione regionale in relazione alla individuazione degli assessorati regionali quali uffici competenti per la tenuta degli elenchi - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., l'art. 44-bis, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 214 del 2011, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche», in quanto, nell'indicare specificamente l'organo regionale presso il quale è istituito l'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, così individuando il soggetto deputato a svolgere l'obbligo di raccolta dati, eccede le finalità di coordinamento dei dati stessi per cui tale elenco è stato istituito e lede l'autonomia organizzativa della Regione.
- V. le citate sentenze n. 22 del 2012, n. 95 del 2008, n. 387 del 2007.Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 44
co. 4
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte