Istruzione - Istruzione pubblica - Risparmi ricavati dalla riduzione della spesa scolastica - Conseguente istituzione di fondi in ambiti di competenza regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Ius superveniens di carattere satisfattivo - Cessata materia del contendere. (Classif. 137004).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 560, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui stanzia risorse statali in ambiti riconducibili a materie di competenza regionale. Successivamente all’introduzione del giudizio, l’impugnato comma 560, secondo periodo, è stato modificato dall’art. 21, comma 4-septies, del d.l. n. 75 del 2023, come conv., nel senso che il d.m. è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Lo ius superveniens ha senza dubbio carattere satisfattivo delle pretese azionate con il ricorso e la norma impugnata, come convenuto dalle parti, non ha medio tempore ricevuto applicazione. (Precedenti: S. 80/2023 - mass. 45483; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876; O. 96/2023 - mass. 45499).