Sentenza 294/2012 (ECLI:IT:COST:2012:294)
Massima numero 36798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
11/12/2012; Decisione del
11/12/2012
Deposito del 19/12/2012; Pubblicazione in G. U. 27/12/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Ricorso della Regione Liguria - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Ricorso della Regione Liguria - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (che dispone la riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013), sollevata in relazione agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. in quanto la disposizione de qua è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 223 del 2012), nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 «i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui «siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro»; sicché la questione di legittimità costituzionale ad essa relativa è divenuta, alla data in cui è assunta la presente decisione, priva di oggetto.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (che dispone la riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013), sollevata in relazione agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. in quanto la disposizione de qua è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 223 del 2012), nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 «i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui «siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro»; sicché la questione di legittimità costituzionale ad essa relativa è divenuta, alla data in cui è assunta la presente decisione, priva di oggetto.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 2
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte