Magistrati - Magistrati ordinari - Indennità giudiziaria - Situazioni di sospensione delle funzioni in cui l'indennità non viene corrisposta - Esclusione dal novero delle predette situazioni dell'astensione obbligatoria per maternità - Riconoscimento del diritto alla prestazione indennitaria, in base al diritto vivente, solo per l'avvenire - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza - Asserita violazione dei principi costituzionali in materia di protezione della famiglia, della maternità e dell'infanzia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla retroattività del riconoscimento della spettanza dell'indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutti i magistrati in maternità, che, invece, opera soltanto limitatamente ai casi successivi alla modifica apportata dall'art. 1, comma 325, legge n. 311 del 2004. La mancata interpretazione retroattiva della norma non viola, infatti, i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, poiché non determina una disparità di trattamento con la generalità delle dipendenti statali, i magistrati (uomini e donne) in servizio. Inoltre, non viola i principi costituzionali in materia di protezione della famiglia, della maternità e dell'infanzia, perché la mancata erogazione della indennità giudiziaria non può fare considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato insufficiente ai fini della tutela garantita alla famiglia ed ai figli dagli artt. 29 e 30 Cost.
- In relazione al principio di uguaglianza, sentenze n. 238 del 1990 (donne magistrato e la generalità delle dipendenti statali), n. 407 del 1996 (donne magistrato obbligatoriamente assenti per maternità e i magistrati in servizio), n.106 del 1997 (magistrati donne e magistrati uomini) e ordinanze n. 290 del 2006 e nn. 137 e 346 del 2008 (donne magistrato e il personale della cancelleria e delle segreterie giudiziarie).
- Sull'indennità giudiziaria, sentenze n. 57 del 1990 e n. 119 del 1991.
- Sull'adeguatezza costituzionale del trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato in maternità, da ultimo, sentenza n. 290 del 2006.
- Sulla tematica generale della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative, ordinanze n. 137 e 346 del 2008.