Assistenza - Norme della Regione Toscana - Prestazioni di tipo residenziale a favore di persone disabili - Quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne - Calcolo in base alla situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado - Asserito contrasto con una norma statale espressiva del principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito, costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di costituzionalità relativa alla disposizione della legge della Regione Toscana istitutiva del fondo regionale per la non autosufficienza, che prevede che la quota di compartecipazione da parte della persona assistita ultrasessantacinquenne per le prestazioni di tipo residenziale a favore di persone disabili, sia calcolata tenendo anche conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Infatti, il principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito espresso dalla norma statale non costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in quanto va armonizzato con la finalità di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, come anche la recente normativa statale ha confermato.
- Sulla attribuzione statale della determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni ex plurimis, vedi sentenze n. 203 del 2012, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008.
- Sulla competenza legislativa regionale di tipo residuale nella materia dei servizi sociali, vedi sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009 e n. 287 del 2004.